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Dal 15 novembre al 15 aprile scatta l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo. Le date reali strada per strada e la sanzione corretta.
L'obbligo di gomme invernali in Italia vale dal 15 novembre al 15 aprile e si soddisfa in due modi alternativi: pneumatici invernali montati oppure catene da neve a bordo. La sanzione per chi non lo rispetta va da 87 a 344 euro fuori dai centri abitati, secondo l'art. 6 comma 14 del Codice della Strada, e da 42 a 173 euro dentro i centri abitati, secondo l'art. 7 comma 14.
Quella finestra di date però non è una legge nazionale che vale ovunque. È lo standard fissato dalla direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 1580 del 16 gennaio 2013, e diventa obbligo solo dove un ente proprietario della strada lo impone con una propria ordinanza. Sulla stessa autostrada l'obbligo può iniziare il 15 ottobre e su una provinciale a venti chilometri di distanza il 15 novembre.
Tre cose vanno chiarite prima di prenotare il gommista:
L'obbligo di dotazioni invernali scatta il 15 novembre e termina il 15 aprile dell'anno successivo, sulle strade coperte da un'ordinanza dell'ente proprietario. Secondo la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 1580 del 16 gennaio 2013, quella finestra è il periodo di riferimento nazionale, e ANAS, Regioni, Province e Comuni la recepiscono sulla rete di propria competenza.
Attorno all'obbligo esiste una seconda finestra, più ampia, che genera la maggior parte degli equivoci:
Il 15 ottobre non è quindi l'inizio dell'obbligo, come si legge spesso, ma il primo giorno in cui puoi montare invernali con indice ridotto senza essere sanzionato. Ad esempio chi prenota il gommista in Piemonte a metà ottobre lo fa per evitare la coda di novembre, non perché una norma glielo imponga.
Le date sono variabili, e lo scarto fra una regione e l'altra arriva a un mese. Il 15 novembre resta il riferimento nazionale, ma diversi enti se ne discostano:
La data della tua strada si verifica quindi sul sito del gestore. In pratica servono due controlli: il tratto extraurbano che percorri più spesso, e il valico che affronti solo nei fine settimana.
A imporre l'obbligo è l'ente proprietario della strada, non lo Stato con una norma unica. L'art. 6 comma 4 lettera e) del Codice della Strada gli attribuisce il potere di "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei", e l'obbligo viene reso noto con i cartelli stradali di preavviso.
Gli enti che emettono le ordinanze sono quattro:
Ne deriva un effetto che sorprende chi viaggia poco: un tratto obbligato e un tratto libero possono susseguirsi sullo stesso itinerario, perché cambia il gestore. Chi da Milano sale in Valtellina attraversa competenze diverse nel giro di un'ora di guida.
Il criterio operativo è semplice. Se percorri abitualmente strade extraurbane fra novembre e aprile, la probabilità di incrociare un tratto obbligato è alta, e la scelta ragionevole è attrezzarsi a prescindere dalla singola ordinanza.
La sanzione dipende da dove il veicolo viene fermato, e sono due importi distinti previsti da due articoli diversi del Codice della Strada:
| Dove avviene la contestazione | Norma | Sanzione |
|---|---|---|
| Fuori dai centri abitati, comprese autostrade e statali | art. 6 comma 14 | da 87 a 344 euro |
| Dentro i centri abitati | art. 7 comma 14 | da 42 a 173 euro |
Non sono previste sanzioni accessorie come la decurtazione di punti o il fermo amministrativo. Secondo la Polizia di Stato, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché il veicolo non viene messo in regola, e quello è il vero costo della contestazione: il viaggio si interrompe lì.
Qui va corretto un errore che si trova su moltissime pagine, comprese alcune di settore: l'importo da 422 a 1.695 euro, o da 430 a 1.731 euro, attribuito alla mancanza di gomme invernali. Quella forbice appartiene all'art. 6 comma 12 del Codice della Strada e punisce una violazione diversa, cioè il conducente di veicolo adibito al trasporto di cose che non rispetta un provvedimento di sospensione della circolazione. Applicata alle gomme invernali è una cifra sbagliata di un ordine di grandezza.
Gli importi del Codice della Strada sono soggetti ad aggiornamento biennale con decreto ministeriale, quindi vanno riletti a ogni scadenza. I valori indicati qui sono quelli in vigore secondo il testo dell'articolo aggiornato ad aprile 2026.
Le dotazioni idonee sono due e la norma italiana le tratta come alternative equivalenti: pneumatici invernali montati su tutte e quattro le ruote, oppure catene da neve omologate a bordo del veicolo. Sul fianco dello pneumatico contano due marcature diverse fra loro.
In Italia, per assolvere l'obbligo, la marcatura M+S è sufficiente e il 3PMSF non è richiesto dalla norma nazionale. È il punto su cui circolano più informazioni sbagliate: in Germania e in Austria il solo M+S non basta più, e quella regola straniera viene riportata come se valesse anche qui. Ad esempio un treno Michelin CrossClimate marcato M+S è in regola su una statale ANAS il 20 novembre, esattamente come un invernale puro.
Al momento no, e per la stagione 2026/2027 vale ancora la marcatura M+S. Secondo la stampa di settore il Ministero delle Infrastrutture starebbe valutando di allineare l'Italia a Germania e Austria entro il 2027, ma si tratta di un'ipotesi riportata e non di un atto normativo pubblicato.
Il consiglio pratico che ne deriva è di comprare guardando avanti. Chi acquista oggi un treno destinato a durare quattro o cinque stagioni ha un motivo in più per preferire uno pneumatico che porti entrambe le marcature, così da non doverlo sostituire se la regola cambia.
Sulle catene e sui dispositivi tessili la norma di riferimento è cambiata, ed è il punto più datato di quasi tutte le guide in circolazione. Vale la UNI EN 16662-1:2020, recepita in Italia con il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 23 febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2023.
La conseguenza pratica riguarda le calze da neve. Con la EN 16662-1:2020 i requisiti valgono per tutti i dispositivi supplementari di aderenza a prescindere dalla tecnologia, quindi una calza omologata secondo quella norma è equivalente a una catena ai fini dell'obbligo. Ad esempio un set Autosock certificato EN 16662-1 vale come le catene su una statale ANAS, mentre un set comprato nel 2022 su UNI 11313 oggi non è più commercializzabile. La differenza fra i modelli e i casi in cui non bastano è trattata nella guida su dove acquistare catene da neve.
L'indice di velocità ridotto è ammesso, ma solo dal 15 ottobre al 15 maggio e mai sotto la lettera Q, corrispondente a 160 km/h. Secondo la direttiva ministeriale prot. 1580 del 2013 è una deroga stagionale, pensata perché molte misure invernali non esistono negli indici alti richiesti dai libretti delle auto più potenti.
La deroga porta con sé tre conseguenze pratiche:
Un esempio chiarisce il rischio. Una Golf con libretto che chiede indice H, cioè 210 km/h, e gomme marcate Q non è più in regola dal 16 maggio. Il ritorno alle estive entro metà maggio non è quindi una consuetudine da officina, ma un adempimento con una data precisa.
No, e la ragione è organizzativa prima che normativa. Fra il 5 e il 15 novembre tutti i gommisti italiani lavorano sulla stessa scadenza, e i tempi di attesa per un appuntamento si allungano fino a due settimane proprio nei giorni in cui l'obbligo diventa effettivo.
Il calendario che funziona è questo:
Chi acquista online deve tenere conto dei tempi di consegna e della prenotazione del centro di montaggio, che in alta stagione si saturano insieme. Ordinare a ottobre significa montare quando vuoi, ordinare a novembre significa montare quando c'è posto.
I portali specializzati sono il canale più conveniente, a patto di conoscere la misura esatta. La misura si legge sul fianco dello pneumatico attuale o sulla carta di circolazione, nel formato 205/55 R16 91V, dove le ultime due sigle sono indice di carico e indice di velocità e vanno rispettate.
Prima di ordinare vanno verificate tre cose:
Fra i negozi italiani il punto di partenza più pratico è Gommadiretto , che filtra il catalogo per misura, stagione e marca e mostra il prezzo del treno completo. Chi preferisce comprare e far montare nello stesso posto trova in Norauto la combinazione di vendita online e officina fisica, mentre Tirendo serve come secondo confronto sulle misure comuni. Pneumatici.it resta utile sulle misure meno diffuse e per individuare i centri di montaggio convenzionati.
Se non hai ancora deciso fra doppio treno e treno unico, il confronto completo sta nella guida sulle gomme 4 stagioni. Per orientarti fra i produttori c'è la guida alle migliori marche di pneumatici auto, e per il cambio di primavera quella sui siti dove acquistare gomme estive.
No. L'obbligo esiste solo dove l'ente proprietario della strada lo ha imposto con un'ordinanza, segnalata da appositi cartelli. ANAS, concessionarie autostradali, Regioni, Province e Comuni decidono ciascuno sulla propria rete, quindi lo stesso itinerario può alternare tratti obbligati e tratti liberi.
Le catene a bordo bastano dove l'ordinanza prevede l'alternativa fra pneumatici invernali e mezzi antisdrucciolevoli. Devono essere omologate secondo la UNI EN 16662-1:2020, recepita dal decreto MIT del 23 febbraio 2023, e corrispondere alla misura degli pneumatici montati. Alcune ordinanze di montagna, ad esempio su tratte ANAS di valico, impongono comunque le catene a bordo anche a chi monta invernali.
Sì, se riportano la marcatura M+S sul fianco. La norma italiana non richiede il simbolo 3PMSF, quindi un treno all season marcato M+S è in regola dal 15 novembre al 15 aprile. Su neve battuta e ghiaccio un invernale con 3PMSF mantiene comunque un margine di aderenza superiore.
Da 87 a 344 euro fuori dai centri abitati, secondo l'art. 6 comma 14 del Codice della Strada, e da 42 a 173 euro dentro i centri abitati, secondo l'art. 7 comma 14. Non sono previste sanzioni accessorie, ma l'agente intima di non proseguire il viaggio fino alla messa in regola del veicolo.
La dotazione invernale va montata su tutte e quattro le ruote, e diverse ordinanze di ANAS e delle Province autonome lo richiedono esplicitamente. Il montaggio sul solo asse motore crea uno squilibrio di aderenza fra avantreno e retrotreno: ad esempio su una trazione anteriore con invernali solo davanti, in curva su fondo bagnato freddo il retrotreno perde aderenza per primo. In caso di controllo la verifica riguarda comunque l'intero veicolo.
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